Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila. Il tradimento https://www.avvocatoonlinechat.com/specializzato-medicina-legale.html